ADEMPIMENTO LEGGE PRIVACY
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.205 del 04-09-2018) - Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2018
La legge obbliga chiunque tratti dati personali a informare in modo chiaro ed esaustivo gli interessati in merito ai motivi del trattamento (finalità e scopi), ai criteri di elaborazione dei dati (sia manuali sia informatizzati), alla segnalazione di chi vi accede (per es. gli impiegati dello studio dell’amministratore, il commercialista, ecc.), all’obbligo o meno di fornire le informazioni, alla durata dei trattamenti, e a dove rivolgersi per esercitare i diritti di controllo.
Per la prima volta viene introdotto il concetto di onere della prova (cioè non è chi accusa un danno a dover dimostrare di averlo subito ma chi ne è imputato a dover dimostrare che il danno non esiste). Per il Garante tale onere della prova può essere sostenuto attraverso due modalità:
- l’invio dell’Informativa in modo cartaceo a mezzo raccomandata la prima volta come documento a se stante, e successivamente come allegato ogni qualvolta venga generato un nuovo documento da recapitare ai singoli destinatari (per es. le convocazioni d’assemblea, i preventivi, le fatture, ecc.).
- la pubblicazione dell’Informativa in modo telematico a mezzo Internet ricordando poi nella propria corrispondenza semplicemente l’indirizzo Internet assolvendo così in pieno all’obbligo legislativo. Sarà sufficiente custodire presso il proprio studio una sola copia cartacea in modo da poterla eventualmente inoltrare qualora venga espressamente richiesta dall’interessato.
L’aspetto sanzionatorio applicato per le violazioni di interesse di cui all’Art. 26 prevede risvolti penali con reclusione da 3 mesi a 2 anni o un’ammenda pecuniaria da 6000 € a 36000 € per condominio.
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