ADEMPIMENTO LEGGE SICUREZZA

DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81

E successive disposizioni integrative e correttive in materia di tutela della salute e della sicurezza nei condomini: DECRETO LEGISLATIVO 3 Agosto 2009, n. 106.

D.U.V.R.I.

Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 626/94) ha introdotto una serie di novità in merito alle responsabilità e doveri degli amministratori di condominio (committenti) nei rapporti con ditte esterne in caso di affidamento di lavori di ogni tipo, stabilendo gli adempimenti cui devono sottostare: in particolare l’Art. 26.

L’Art. 26 contempla e impone al committente valutazioni di rischio potenzialmente presenti nel luogo di lavoro (condominio): esattamente il comma 3.

  • Il Comma 3 obbliga il datore di lavoro (amministratore di condominio) alla stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza).Tale documento deve essere redatto  sia in caso di presenza di dipendenti sia di lavoratori esterni  (per es. l'impresa di pulizie, di manutenzione ascensori, ecc.) e prevede la definizione di una serie di procedure da indicare alle varie tipologie di imprese che lavorano nel condominio, onde controllare il rischio che possano avvenire infortuni o incidenti correlati alla possibile compresenza di ditte diverse (per esempio ascensorista, caldaista, antennista, imprese di pulizie, ecc.). Il documento dovrà essere redatto su supporto cartaceo ed essendo soggetto a vincolo di scadenza, dovrà essere vidimato a data certa presso un ufficio postale. In questo caso si adotta una procedura “d’ufficio” ovvero non necessita di sopraluogo fisico da parte del’Ingegnere.

L’aspetto sanzionatorio applicato per le violazioni di interesse di cui all’Art. 26 prevede risvolti penali con reclusione da 4 ad 8 mesi o un’ammenda pecuniaria da 1500 € a 6000 € per condominio.

 

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